ricovero ospedaliero badante
- Anonimi
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Autore della discussione
Buongiorno.
In caso di una malattia grave (ictus) cosa spetta alla lavoratrice?
Assunta dal dicembre 2011 come badante convivente, pagava anche la cassa colf. 2 settimane fa ha avuto un ictus. Ricoverata di urgenza, dopo una settimana è stata trasferita in un altro ospedale per fare riabilitazione per 2 mesi.
La nostra domanda è cosa l’aspetta dal punto di vista remunerativo sia da parte del datore di lavoro sia da parte della Cassacolf? La sua viene considerata malattia o infortunio?
Grazie
In caso di una malattia grave (ictus) cosa spetta alla lavoratrice?
Assunta dal dicembre 2011 come badante convivente, pagava anche la cassa colf. 2 settimane fa ha avuto un ictus. Ricoverata di urgenza, dopo una settimana è stata trasferita in un altro ospedale per fare riabilitazione per 2 mesi.
La nostra domanda è cosa l’aspetta dal punto di vista remunerativo sia da parte del datore di lavoro sia da parte della Cassacolf? La sua viene considerata malattia o infortunio?
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da Anonimi
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- Francesco_Pierobon
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Risposta da Francesco_Pierobon al topic Re: ricovero ospedaliero badante
Posted 13 Anni 8 Mesi fa #3941
Un ictus è sicuramente malattia (manca la causa violenta nell'ambito lavorativo).
Dunque si applica quanto previsto dall'art. 26 del contratto collettivo:
"In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto."
Dunque si applica quanto previsto dall'art. 26 del contratto collettivo:
"In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto."
da Francesco_Pierobon
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