Il ccnl, all'art. 16, prevede che "Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purchè eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 10%."
Qualche utente mi ha chiesto di escludere l'applicazione di questa clausola e dunque ho inserito tale possibilità.