l'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riguardante le lavoratrici madri, dispone espressamente che "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".
Per quanto riguarda la modalità di rassegnare le dimissioni mi correggo sull'intervento precedente: conviene inviare copia alla DTL (direzione territoriale del lavoro). L'Ispettorato poi potrà convocare la lavoratrice per la convalida (a seconda, in base agli usi locali).