In attesa di qualcuno che dia una risposta qualificata, mi permetto di esprimere un parere diverso:
1. La deduzione dei contributi versati spetta solo al datore di lavoro (rigo rp23 Unico pf 2012).
2. L’ulteriore detrazione per somme corrisposte per l’assistenza a persone non autosufficienti (Rigo RP15 UnicoPf 2012) può anche essere richiesta da familiare diverso da datore di lavoro, ma se si tratta degli emolumenti corrisposti alla badante del punto 1( e non ad altre figure professionali quali fisioterapisti, ecc) è evidente che deve coincidere col datore di lavoro della badante , perché è solo il datore di lavoro che può aver corrisposto tali somme alla badante. Fra i documenti da produrre è prevista infatti una dichiarazione con cui la badante(nel ns caso) dichiara di aver percepito da…… (ovviamente il datore di lavoro) la somma di €…….. per assistenza alla persona non autosufficiente YYYYYYYYYYY. Non può essere richiesta la detrazione se il reddito supera 40000€.
3. Nella decisione di chi debba essere il datore di lavoro va valutata comunque la capienza fiscale, cioè se il datore di lavoro abbia ritenute irpef di almeno 800€ , pari alla somma fra deduzione contributi (intorno ai 350-400 euro, variabili in funzione dell’aliquota massima ) e ulteriore detrazione (399€ massimi, sempre che non raggiunga i 40000€ di reddito complessivo).
4. Il datore di lavoro è un unico codice fiscale, cui compete apertura del rapporto di lavoro, corrispondere la retribuzione e versare i contributi di legge. Se le spese sono partecipate da altri, questo è un aspetto che esula dal rapporto giuridico. Scegliete fra voi 4 chi abbia capienza fiscale adeguata e non superi i 40000€ annui, fategli fare il datore di lavoro, e poi gli bonificherete le quote.
Paolo