Si potrebbe anche aggiungere ma non tutelerebbe il datore di lavoro. Il collaboratore domestico avrebbe infatti sempre la possibilità di dimostrare che aveva svolto delle ore non segnate nella busta paga e quindi chiedere le conseguenti differenze retributive al datore di lavoro.
L'unico modo per rendere definitive le spettanze ricevute è quello di siglare un accordo in sede sindacale o presso la direzione provinciale del lavoro, come previsto dall'art. 2113 del codice civile e degli art. 410 e 411 del codice di procedura civile.