Cioè lei sta dicendo che si tratta in sostanza di collaboratrice domestica alle sue dipendenze anche quando era nella sua città natale,ma a seguito di questo trasferimento la sua collaboratrice si è infortuanta,in questo caso se lei ha versato i relativi contributi anche durante lo spostamento della lavoratrice? o la lavoratrice durante la permanenza all'estero non usufruiva dei contributi? perche un conto è di non retribuire la sua lavoratrice ma versare sempre i contributi,e un contro non versare i contributi e non pagarla,allora si che la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per un determinato periodo,questo definito poi in itinere dei giorni prestati,in base all'anzianità di servizio prestato,che sono questi l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;15 giorni, per anzianità superiori a due anni.