Allego il post citato per una maggiore comprensione:
www.webcolf.com/WebColf-Programma/2503-categoria-di-assunzione-e-orario-di-lavoro.html
Cito anche il contratto, all'art. 15, nel comma riguardante le condizioni per applicare il part-time 30 ore che dunque costituiscono anche la risposta al punto 2) della sua domanda:
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonchè gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Appare chiaro che le prestazioni, ad esempio di 25 ore, potrebbero avvenire in parte al mattino, in parte al pomeriggio e distribuite per più di 3 giorni alla settimana.
In questo caso il contratto presume che la convivenza porti ad un tipo di prestazione che va comunque compensata con i 791 Euro (si tratta, in sostanza, di evitare un tipo di orario, formalmente ridotto, ma che nasconde in verità un impegno maggiore e continuativo).
Il CCNL segue lo stesso principio anche con l'orario part-time quando dice, qui in maniera molto più chiara, che a questi lavoratori
"dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, "
l'importo di 554, sottolineo
indipendentemente dall'orario svolto .