LAVORATORI CONVIVENTI: ANCORA SU ORARIO e PAGA
- tilde
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LAVORATORI CONVIVENTI: ANCORA SU ORARIO e PAGA è stato creato da tilde
Posted 14 Anni 8 Mesi fa #2674Rispondi a tilde
- gabrieledagostino
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Risposta da gabrieledagostino al topic Re: LAVORATORI CONVIVENTI: ANCORA SU ORARIO e PAGA
Posted 14 Anni 7 Mesi fa #2675Rispondi a gabrieledagostino
- tilde
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Risposta da tilde al topic Re: LAVORATORI CONVIVENTI: ANCORA SU ORARIO e PAGA
Posted 14 Anni 7 Mesi fa #2678Home del sito webcolf.com - Paga coll. conviventi 2011
per il livello BS (ad esempio, ma lo stesso ragionamento e’ valido per i livelli B e C) e' indicato un minimo mensile di 791.59 per, diciamo, il "full time" e di 554,11 per il "part time".
E’ quindi prevista una retribuzione mensile differenziata in funzione del numero delle ore svolte dal collaboratore convivente.
Considerato ciò:
1) mi è sembrata sbagliata l’affermazione “è possibile assumere anche per un numero di ore inferiori alle 54 ma la paga totale mensile non varia e rimane la stessa” che ho letto nel post citato sopra (argomento: categoria di assunzione e orario di lavoro, di due mesi fà);
e
2) chiedo quali sono, secondo il CCNL, le caratteristiche che rendono applicabile il cosiddetto part time per i lavoratori conviventi.
Grazie.
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- Francesco_Pierobon
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Risposta da Francesco_Pierobon al topic Re: LAVORATORI CONVIVENTI: ANCORA SU ORARIO e PAGA
Posted 14 Anni 7 Mesi fa #2679www.webcolf.com/WebColf-Programma/2503-categoria-di-assunzione-e-orario-di-lavoro.html
Cito anche il contratto, all'art. 15, nel comma riguardante le condizioni per applicare il part-time 30 ore che dunque costituiscono anche la risposta al punto 2) della sua domanda:
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonchè gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Appare chiaro che le prestazioni, ad esempio di 25 ore, potrebbero avvenire in parte al mattino, in parte al pomeriggio e distribuite per più di 3 giorni alla settimana.
In questo caso il contratto presume che la convivenza porti ad un tipo di prestazione che va comunque compensata con i 791 Euro (si tratta, in sostanza, di evitare un tipo di orario, formalmente ridotto, ma che nasconde in verità un impegno maggiore e continuativo).
Il CCNL segue lo stesso principio anche con l'orario part-time quando dice, qui in maniera molto più chiara, che a questi lavoratori
l'importo di 554, sottolineo indipendentemente dall'orario svolto ."dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, "