L'interpretazione dell'art. 19 penso debba essere diversa: si tratta di ipotesi in cui il datore di lavoro magari viene ricoverato in ospedale e non ha più bisogno della badante e, per motivi vari, si assenta e vuole sospendere il rapporto per un breve periodo, etc.
Nel caso in cui il datore di lavoro faccia le ferie in agosto può fissare le ferie della collaboratrice domestica nello stesso periodo. Infatti, l'art. 18 prevede che sia il datore di lavoro a fissare le ferie ("Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. ")
Se poi il lavoratore, per proprie esigenze, oltre a voler fare a questo punto le ferie in agosto chiede un periodo anche a giugno, esaurendo le ferie maturate, credo che il datore di lavoro potrebbe concordare questo periodo extra a patto che il lavoratore accetti in agosto di assentarsi sostanzialmente in aspettativa. Altrimenti avrebbe la possibilità di negare le ferie aggiuntive, secondo la norma contrattuale.
Non so se sono stato chiaro...