Credo di poter sintetizzare come segue:
- Le parti, per legge e per contratto, possono concordare di fissare il riposo in un giorno diverso dalla domenica.
- In caso di festività, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata ma non è corretto lo scambio della giornata di riposo a seconda del giorno in cui cade la festività.
- A seconda della giornata di riposo o meno, la festività va pagata, per i collaboratori non conviventi, pari ad 1/6 dell'orario dell'orario settimanale.