L'indennità sostitutiva del vitto e alloggio è dovuta in tutti i rapporti di convivenza, quando non viene erogata la parte corrispondente in natura.
Quindi se alla badante convivente viene offerto il vitto ma non l'alloggio per il peronottamento, quest'ultimo deve venire monetizzato per tutti i giorni lavorativi.
L'indennità sostitutiva viene poi corrisposta nel periodo delle ferie e, secondo molti, anche nel periodo delle festività.