Il TFR per sua natura è da erogarsi "all'atto della cessazione del rapporto" ed è pure previsto dalla legge che possano essere pagate anticipazioni ai dipendenti che si trovino ad avere determinati requisiti previste dalla legge.
Ora è evidente che una anticipazione può anche essere erogata quale "trattamento di miglior favore" ad un dipendente che firmi apposita liberatoria al datore di lavoro ma e' evidente che la corresponsione del TFR ad ogni cadenza mensile oppure anche una volta l'anno, sarebbe snaturare in modo esagerato
la funzione del TFR.
Inoltre c'è da notare che esistono delle sentenze, cito la Cass. 11/11/2002, n. 15813, dove dice che "Non è valida la pattuizione, individuale o collettiva, che disponga l'anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente."