Anche un altro utente, peraltro sempre molto attento e preciso, mi ha scritto in merito.
Il CCNL è molto scarno, infatti l'art. 35 dice solo "A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7."
Da una ricerca, il testo del contratto non è sostanzialmente mai cambiato dal 1978. Sono anche a conoscenza che in tutti i contratti collettivi dei vari settori lo scatto viene determinato in misura fissa.
Tuttavia il testo del CCNL collaboratori domestici non precisa niente in più e pertanto non rivalutarlo diventa un'interpretazione non più letterale ma che si dovrebbe basare su una norma, un'uso, una convenzione che, al momento, non mi sembra esista.
Quindi, considerato anche l'esiguità dell'importo, il programma li rivaluta. Se dispone di qualche testo che dice il contrario, sarò ben felice di fare una modifica al programma.