Buon giorno anche a lei.
L'Inps non Ha la competenza nel fornire interpretazioni in merito
all'obbligatorietà contrattuale o intrepretare le leggi sul lavoro, tranne
quelle riferite agli aspetti previdenziali e assistenziali di propria
pertinenza e, anche in tal caso, è la giustizia civile a emanare sentenze.
Tra l'altro la Coste di Cassazione si è espressa più volte a favore
dell'obbligatorietà per evitare dumping economico e contrattuale e anche
per gli aspetti solidaristici riferiti alla salute pubblica.
Detto ciò, le ribadisco che l'obbligatorietà al versamento dei contributi
contrattuali è riferita al fatto che, il lavoratore al quale è stato
applicato un contratto di lavoro ha diritto e il dovere di applicarlo
integralmente, così come il suo datore di lavoro, al quale è stata
attribuita contrattualmente la procedura di pagamento.
Nel caso in cui non venissero versati i contributi contrattuali, verrebbe
meno al dipendente la possibilità di beneficiare delle prestazioni della
Cassacolf e dei servizi che il sistema bilaterale domestico intendesse
attivare.
Per tale motivo, il lavoratore potrebbe attivare un contenzioso col
proprio datore di lavoro pretendendo da esso le mancate prestazioni della
Cassacolf.
Per quanto riguarda la soglia dei 25 euro, vorrei precisare che tale
entità è esattamente pari al valore che la Cassacolf rimette alle
Assicurazioni che coprono le rispettive polizze previste dalle prestazioni.
Sicuramente vi saranno versamenti che non raggiungono tale soglia o che la
superano.
Le rispettive differenze vengono destinate al finanziamento del sistema
Bilaterale e per l'organizzazione di servizio.
In qualsiasi momento la Cassacolf potrebbe rivedere la soglia citata
riducendola o diversificandola, oppure potrebbe attivare servizi che
prescindono dalla quantità di versamento effettuato.
Oltre a ciò, essendo i contributi contrattuali cumulabili in più rapporti
di lavoro, anche se non presenti al momento del pagamento, potrebbero
essere attivati in futuro e permettere il raggiungimento della soglia.
Il mancato pagamento iniziale pregiudicherebbe all'origine il diritto per
il lavoratore di raggiungere la soglia stabilità.
Colgo l'occasione per metterla al corrente che gli organismi della
Cassacolf hanno deliberato in merito alla possibilità di regolarizzare il
pregresso non pagato nel trimestre precedente con la definizione che segue.
RETROATTIVITA’
Il Regolamento della Cassacolf non prevede procedure di retroattività nei
versamenti dei contributi contrattuali.
L’iscrizione verrà registrata dal primo giorno del trimestre regolarizzato
dal quale decorreranno i 12 mesi di validità al fine del diritto alle
prestazioni.
Qualora vi fosse intesa tra il datore di lavoro e il dipendente, si potrà
integrare la quota non versata nel trimestre precedente con quello
successivo, ma l’iscrizione non potrà essere retroattiva
Sperando di averle fornito utili informazioni e rimanendo a sua
disposizione per ulteriori interpretazioni, colgo l’occasione per inviarle
cordiali saluti.
Bruno Perin