In effetti la sua collaboratrice domestica / badante ha ragione: l'aspettativa può essere solo concordata, come previsto dal contratto collettivo qui:
"Art. 19
(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, semprechè lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Le ricordo che nel caso dei collaboratori domestici non esiste stabilità di rapporto, pertanto, con regolare preavviso il rapporto può essere interrotto e magari, successivamente, ripristinato.