In base all'art. 2120, comma 1, cod. civ., l'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi.
Lo stesso comma stabilisce che la quota annua del t.f.r. è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno e si computano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Da quanto sopra, secondo l'orientamento dalla Corte di cassazione, ai fini del calcolo del t.f.r. non deve essere computata la retribuzione relativa alle frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre per le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni occorre computare la retribuzione relativa al mese intero.
Nel mese di assunzione, dunque, se avvenuta prima del giorno 15, la retribuzione utile alla formazione del tfr sarà quella di un intero mese, come fosse interamente lavorato.