In base all'art 26 del ccnl lavoratori domestici alla sua colf spettano una conservazione del posto a seconda dell'anzianità di servizio:
"In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto."
Da precisare che si fa riferimento a giorni di calendario: in caso di rapporti a part-time come nel suo caso si segna malattia sempre per tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica. Quindi se la sua colf lavora lun, merc, e ven, lei segnerà carenza per i primi 3 giorni (lun, mart. e merc) e retribuirà la sua colf al 50% per i giorni di lun. e merc. poi dal giovedì parte la quota al 100% quindi il venerdì sarà retribuito al 100%.