L'indennità di vitto e alloggio è obbligatorio corrisponderla nella tredicesima (sia che venga erogata in natura, sia che venga erogata come indennità sostitutiva). Lo prevede espressamente il contratto dove parla della tredicesima: "In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio [...]"
Il valore da erogare è l'indennità giornaliera (4,89 nazionale o quella erogata a livello provinciale) * 26 giorni / 12 * numero dei mesi in cui la collaboratrice domestica è risultata in forza nell'anno di riferimento.