Purtroppo il contratto collettivo prevede, all'art. 19 che
"(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, semprechè lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Vanno quindi retribuite anche le festività e i contributi vanno versati.
In questi casi per sospensioni particolarmente lunghe, dove non è noto il termine, forse sarebbe meglio considerare l'interruzione del rapporto. In alternativa può essere concordata un'aspettativa.
Durante la sospensione per aspettativa la causale da utilizzare è AD (che non fa maturare i ratei e il tfr se si prolunga per più di 15 giorni).