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PERMESSO PER LUTTO
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Rispondi: PERMESSO PER LUTTO
Oggetto
[quote="FrancescoPierobon post=9297 userid=10"]Buongiorno, la norma contrattuale che prevede il permesso in questione trova origine dall'art. 4, legge 8 marzo 2000: [i]"Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari). 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa."[/i] Il contratto collettivo lavoratori domestici prevede che "Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi." e non essendo il martedi e giovedì nel suo caso giorni lavorativi, il lavoratore ha diritto al permesso per i 3 giorni lavorativi della settimana, ovvero lunedi, mercoledì e venerdi. L'interpretazione viene data in considerazione che altri CCNL prevedono espressamente che i 3 giorni siano continuativi mentre ciò non avviene nel caso dei lavoratori domestici.[/quote]
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