Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2023 in relazione alla retribuzione senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti).
Tabella contributi colf e badanti 2023 a tempo indeterminato
Ore di lavoro settimanali |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario compresa CUAF |
Contributo orario esclusa CUAF |
Contributo orario dipendente |
|
da |
a |
||||
Fino a 24 ore settimanali |
0 |
8,92 |
1,58 |
1,59 |
0,40 |
8,93 |
10,86 |
1,78 |
1,79 |
0,45 |
|
10,87 | 999 | 2,17 | 2,18 |
0,55 |
|
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali |
0 |
999 |
1,15 |
1,16 |
0,29 |
Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2023 in relazione alla retribuzione con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).
Tabella contributi colf e badanti 2023 a tempo determinato:
Ore di lavoro settimanali |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario compresa CUAF |
Contributo orario esclusa CUAF |
Contributo orario dipendente |
|
da |
a |
||||
Fino a 24 ore settimanali |
0 |
8,92 |
1,69 |
1,70 |
0,40 |
8,93 |
10,86 |
1,91 |
1,92 |
0,45 |
|
10,87 |
999 |
2,32 |
2,33 |
0,55 |
|
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali |
0 |
999 |
1,23 |
1,24 |
0,29 |
scadenza |
Periodo |
dal 1° al 10 aprile |
versamento per il 1° trimestre |
dal 1° al 10 luglio |
versamento per il 2° trimestre |
dal 1° al 10 ottobre |
versamento per il 3° trimestre |
dal 1° al 10 gennaio |
versamento per il 4° trimestre |
In caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista).
I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:
- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.
I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l'indennità di disoccupazione.
Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.