Tabella dei contributi INPS 2026 per colf, badanti, baby sitter.
Di seguito gli importi del contributo orario per l’anno 2026 per i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti):
Tabella contributi INPS colf e badanti 2026 a tempo indeterminato
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Ore di lavoro settimanali |
Retribuzione effettiva oraria da a |
Contributo orario ordinario Totale |
Contributo orario esclusa CUAF (1) - rapporto tra parenti |
Di Cui Contributo orario dipendente |
|
|
Fino a 24 ore settimanali |
0 |
9,61 |
1,70 |
1,71 |
0,43 |
| 9,61 |
11,70 |
1,92 |
1,93 |
0,48 |
|
| 11,70 | 99,99 | 2,34 | 2,35 |
0,59 |
|
|
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali |
0 |
99,99 | 1,24 |
1,25 |
0,31 |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
Tabella con i contributi INPS 2026 per colf e badanti dovuti dai datori di lavoro domestico per i contratti a tempo determinato, quindi con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).
Tabella contributi colf e badanti 2025 a tempo determinato
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Ore di lavoro settimanali |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario ordinario |
Contributo orario esclusa CUAF- rapporto tra parenti |
Di Cui |
|
|
da |
a |
||||
|
Fino a 24 ore settimanali |
0 | 9,61 |
1,82 |
1,83 |
0,43 |
| 9,61 |
11,70 |
2,05 |
2,06 |
0,48 |
|
|
11,70 |
99,99 |
2,50 |
2,51 |
0,59 |
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Prestazioni superiori a 24 ore settimanali |
0 | 99.99 |
1,32 |
1,33 |
0,31 |
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scadenza |
Periodo |
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dal 1° al 10 aprile 2026 |
versamento per il 1° trimestre |
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dal 1° al 10 luglio 2026 |
versamento per il 2° trimestre |
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dal 1° al 10 ottobre 2026 |
versamento per il 3° trimestre |
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dal 1° al 11 gennaio 2027 |
versamento per il 4° trimestre |
In caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista).
I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:
- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.
I contributi si versano per tutte le ore retribuite nel corso del trimestre, quindi sia quelle lavorate che quelle relative a periodi di assenza retribuita.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l'indennità di disoccupazione. Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.