Tabella contributi colf e badanti 2024

Tabella dei contributi INPS 2024 per colf, badanti, baby sitter. Sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2024 per i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti).

 

Tabella contributi INPS colf e badanti 2024 a tempo indeterminato

 

Ore di lavoro settimanali

Retribuzione effettiva oraria

da            a

Contributo orario compresa CUAF

Contributo orario esclusa CUAF

Contributo orario dipendente

Fino a 24 ore settimanali

0

9,40

1,66

1,67

0,42

9,41

11,45

1,88

1,89

0,47

11,46 999 2,29 2,30

0,57

Prestazioni superiori a 24 ore settimanali

0

999

1,21

1,22

0,30

 

 

 

 

Tabella con i contributi INPS 2024 per colf e badanti dovuti dai datori di lavoro domestico per i contratti a tempo determinato, quindi con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).

 

Tabella contributi colf e badanti 2024 a tempo determinato:

 

Ore di lavoro settimanali

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario compresa CUAF

Contributo orario esclusa CUAF

Contributo orario dipendente

da

a

Fino a 24 ore settimanali

0

9,40

1,78

1,79

0,42

9,41

11,45

2,01

2,02

0,47

11,46

999

2,45

2,46

0,57

Prestazioni superiori a 24 ore settimanali

0

999

1,29

1,30

0,30

 

 

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

 

scadenza

Periodo

dal 1° al 10 aprile

versamento per il 1° trimestre

dal 1° al 10 luglio

versamento per il 2° trimestre

dal 1° al 10 ottobre

versamento per il 3° trimestre

dal 1° al 10 gennaio

versamento per il 4° trimestre

 


In caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista). 

 

I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:

- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.

I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l'indennità di disoccupazione.

Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.