collocamento obbligatorio datore di lavoro domestico

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione

collocamento obbligatorio è stato creato da Anonimi

Posted 9 Mesi 5 Giorni fa #9076
Buongiorno, 
ho un datore di lavoro domestico persona giuridica che ha in forza più di 14 collaboratrici domestiche a tempo pieno. In questo caso ho l'obbligo di assumere un soggetto disabile o c'è un riferimento normativo che mi esclude i lavoratori domestici dal computo del personale ai fini del collocamento mirato?
Rimango in attesa di un gentile riscontro e porgo cordiali saluti 
 
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic collocamento obbligatorio datore di lavoro domestico

Posted 9 Mesi 12 Ore fa #9082
Buonasera,

ho veramente cercato a lungo qualcosa di ufficiale che permetta di rispondere con certezza alla sua domanda ma devo dire che, per come è formulata la norma, non mi sento di essere completamente sicuro.

Quello che è certo è che il datore di lavoro domestico non è tenuto ad inviare l'informativa annuale entro il 31 gennaio, infatti il Capo V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - Art. 15. (Sanzioni) prevede
"1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo."

Certamente quindi il datore di lavoro domestico non è un'impresa privata.

Rispondere all'obbligo di assunzione è più difficile.

L'articolo 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) prevede che
"1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:"
Il datore di lavoro domestico rientra nella categoria di datori di lavoro privati ma faccio notare che lo stesso articolo prevede una sospensione dell'obbligo nei confronti delle imprese (comma 3) che versano in situazione di crisi.
Il Ministero potrebbe quindi certamente chiarire che l'obbligo riguarda i datori di lavoro che svolgono il loro ruolo nell'ambito dell'impresa, per tale intendendosi "un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi". Tale intepretazione escluderebbe il datore di lavoro domestico e sarebbe logica sotto il punto di vista interpretativo.

Aggiungo che l'articolo 15, comma 4, prevede che sono soggetti alla sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo: "Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata." Si parla qui invece di datore di lavoro nel quale potrebbe esservi ricompreso anche il datore di lavoro domestico.

Ho cercato anche tra le FAQ del INL o del ministero del lavoro ma non sono riuscito a trovare una risposta definitiva. Se qualche utente volesse segnalarci qualche parere ufficiale, sarebbe di estrema utilità.

Cordiali saluti.

 
da FrancescoPierobon
  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione

Risposta da Anonimi al topic collocamento obbligatorio datore di lavoro domestico

Posted 8 Mesi 3 Settimane fa #9089
Buongiorno,
ho provato a rileggere attentamente l’art. 3 legge 68/99 comma 3 che dice“Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della solidarieta' sociale,  dell'assistenza  e  della  riabilitazione,  la quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con  riferimento  al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (22)”Premesso che la congregazione è un ente morale e quindi un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce servizi soprattutto di tipo assistenziale oltre che ricreativo e culturale i cui utili sono destinati a fini solidaristici o mutualistici.
Le collaboratrici domestiche non sono personale tecnico-esecutivo e non svolgono funzioni amministrative ma funzioni di assistenza (sono per la maggior parte inquadrate nel livello CS quindi assistenti si persone non autosufficienti) e pertanto potrebbero essere escluse dal computo.Da computare potrebbero essere i collaboratori che svolgono altre mansioni per esempio quelli inquadrati nel libello B.Cordiali saluti 
 
da Anonimi
Powered by Forum Kunena