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collocamento obbligatorio datore di lavoro domestico
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Rispondi: collocamento obbligatorio datore di lavoro domestico
Oggetto
[quote="FrancescoPierobon post=9082 userid=10"]Buonasera, ho veramente cercato a lungo qualcosa di ufficiale che permetta di rispondere con certezza alla sua domanda ma devo dire che, per come è formulata la norma, non mi sento di essere completamente sicuro. Quello che è certo è che il datore di lavoro domestico non è tenuto ad inviare l'informativa annuale entro il 31 gennaio, infatti il Capo V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - Art. 15. (Sanzioni) prevede [i]"1. [b]Le imprese private e gli enti pubblici economici[/b] che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo."[/i] Certamente quindi il datore di lavoro domestico non è un'impresa privata. Rispondere all'obbligo di assunzione è più difficile. L'articolo 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) prevede che "[i]1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:"[/i] Il datore di lavoro domestico rientra nella categoria di datori di lavoro privati ma faccio notare che lo stesso articolo prevede una sospensione dell'obbligo nei confronti delle imprese (comma 3) che versano in situazione di crisi. Il Ministero potrebbe quindi certamente chiarire che l'obbligo riguarda i datori di lavoro che svolgono il loro ruolo nell'ambito dell'impresa, per tale intendendosi "un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi". Tale intepretazione escluderebbe il datore di lavoro domestico e sarebbe logica sotto il punto di vista interpretativo. Aggiungo che l'articolo 15, comma 4, prevede che sono soggetti alla sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo: "Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata." Si parla qui invece di datore di lavoro nel quale potrebbe esservi ricompreso anche il datore di lavoro domestico. Ho cercato anche tra le FAQ del INL o del ministero del lavoro ma non sono riuscito a trovare una risposta definitiva. Se qualche utente volesse segnalarci qualche parere ufficiale, sarebbe di estrema utilità. Cordiali saluti. [/quote]
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