INFORTUNIO C/O ALTRO DATORE

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INFORTUNIO C/O ALTRO DATORE è stato creato da Anonimi

Posted 1 Anno 5 Mesi fa #8877
Buongiorno, ho una Collaboratrice assunta con contratto part time presso più datori di lavoro, la stessa si è infortunata dall'altro datore di lavoro. Noi come dobbiamo comportarci? Ho letto sul Vs Forum che è necessario presentare la denuncia di infortunio per entrambi i datori e retribuire allo stesso modo i primi tre giorni, ma non ho trovato alcun riferimento normativo. Potete allegarmi i dettagli di quanto da Voi esposto?
Grazie mille,
Resto in attesa di riscontro
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic INFORTUNIO C/O ALTRO DATORE

Posted 1 Anno 5 Mesi fa #8881
Buongiorno,

confermandole la necessità di procedere con la denuncia di infortunio, lo prevede la circolare n.2 del 2003 che riporto. Chiarendo che nel secondo rapporto non possa essere considerata malattia, l'assenza nel secondo rapporto non può che intendersi per infortunio, scattando l'obbligo della comunicazione.

Peraltro la stessa modulistica INAIL prevede l'indicazione che l'infortunio è stato causato presso altro datore di lavoro.

Cordiali saluti.


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 29 gennaio 2003 n. 2

"Oggetto: Indennità giornaliera per lavoratore con più rapporti di lavoro part-time in caso di infortunio sul lavoro. Cumulabilità tra l'indennità temporanea Inail e indennità di malattia Inps.

Con riferimento al quesito posto dall'Inail con nota n. 1836/2002 del 13.9.2002, sorto in merito a un caso di un infortunio accorso ad un lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, concernente la determinazione dell'indennità giornaliera da corrispondersi dall'Istituto assicuratore stesso nonché la qualificazione, sotto il profilo giuridico, dell'assenza del lavoratore medesimo presso il datore di lavoro diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, si osserva quanto segue.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66,68 e seguenti del T.u. n. 1124/1965, ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.

Inoltre, la tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore.

Infatti, non sono previsti limiti temporali all'indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo c. d. di comporto, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si evidenzia, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/95 hanno diritto all'indennità di malattia soltanto nel caso in cui questa comporti ricovero ospedaliero, così come previsto dall'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attuato con D.M. 12 gennaio 2001.

Per tutto ciò premesso, si ritiene che l'indennità per inabilità temporanea assoluta sia incumulabile con l'indennità di malattia comune erogata dall'Inps durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare e l'assenza del lavoratore debba ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio. Per quanto attiene, poi, alle istruzioni fornite dall'Inail alle proprie unità centrali e periferiche con la nota del 26 giugno 2001, avente a oggetto "Istruzioni in materia di part-time e di parasubordinazione", allegata alla lettera con cui viene posto il quesito, si osserva che non sembra legittimo imporre il limite massimo riferito al massimale di rendita, entro cui erogare la indennità di temporanea.

L'imposizione di tale limite massimo, anche se coerente con la previsione dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 che lo prevede in relazione alla base imponibile ai fini del calcolo del premio, necessita di un intervento legislativo perché possa valere anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta atteso che, com'è noto, quest'ultima si calcola, secondo la normativa sopra citata, sulla base della retribuzione effettiva."
da FrancescoPierobon
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