Buongiorno,
l’art. 27 del contratto collettivo colf e badanti indica che in caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi, purchè sia terminato il perido di prova), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni di calendario complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto (PERIODO DI CARENZA);
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Cordiali saluti.