PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Anonimi
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Autore della discussione
Buongiorno, l'articolo 51 del CCNL recita testuale:
"Art. 51
(Previdenza complementare)
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto."
Chiedevo quindi se a tutt'oggi (1/2020) sia stata istituita tale forma di previdenza complementare.
"Art. 51
(Previdenza complementare)
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto."
Chiedevo quindi se a tutt'oggi (1/2020) sia stata istituita tale forma di previdenza complementare.
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Buongiorno,
a tutt'oggi non è ancora attivo un fondo di previdenza complementare di tipo chiuso (istituito a norma del ccnl per i lavoratori domestici).
L'unica forma alternativa riguarda i fondi complementare aperti (quelli gestiti da banche ed assicurazioni) che tuttavia non danno diritto alla quota del datore di lavoro, salvo accordo di un trattamento volontario di maggior favore.
Cordiali saluti.
a tutt'oggi non è ancora attivo un fondo di previdenza complementare di tipo chiuso (istituito a norma del ccnl per i lavoratori domestici).
L'unica forma alternativa riguarda i fondi complementare aperti (quelli gestiti da banche ed assicurazioni) che tuttavia non danno diritto alla quota del datore di lavoro, salvo accordo di un trattamento volontario di maggior favore.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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- CAAL
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