Buongiorno,
se é stato a suo tempo stabilito un periodo di sospensione del contratto (assenza non retribuita) tramite apposito atto scritto firmato dalle parti, in tale periodo l'aspettativa prevale sulla malattia.
Se invece la sospensione era legata semplicemente al fatto di non avere maturato ferie a sufficienza (come mi sembra sia questo il caso) al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo del certificato, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi del certificato, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Rimango a sua disposizione.