Buongiorno,
è una previsione del contratto collettivo, all'articolo 16:
"Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17.
4. Le ore di lavora prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%."
Più altre maggiorazioni in caso di lavoro festivo, notturno, etc.
Cordiali saluti.