Le riporto quanto prevede l'art. 32 del CCNL che mi sembra molto autoesplicativo:
"1. Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione."
Se lei aveva redatto la lettera di assunzione con l'aiuto di webcolf, questa previsione esce in automatico ed è già prevista. Diversamente, la invitiamo a controllare se c'è la previsione nella lettera stipulata tra le parti.
Cordiali saluti.