Buongiorno,
i collaboratori domestici non hanno diritto al pagamento delle ex festività.
Vanno quindi retribuite solo le festività elencate nell'art 17 del contratto e qui riportate:
- 1º gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1º maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1º novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
Cordiali saluti