Art. 17 CCNL - Festività nazionali e infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
1° gennaio,
6 gennaio,
lunedì di Pasqua,
25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre,
25 dicembre,
26 dicembre,
S. Patrono.
Pasqua non è festa ma è comunque domenica.
Il 1/4 cos'è?
Per quanto riguarda il lavoro notturno :
Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).-
50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).-
60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.-
40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo