CCNL di categoria, art.38 comma 6 "6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto puï essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo." ovvero quanto specificato al comma 1 e 2 "1. Il rapporto di lavoro puï essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
– per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
– fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
– oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
– oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
– 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
– 60 giorni di calendario per anzianità superiore."