Buongiorno,
é corretto: l'art. 12 del D.L. 59/1978 stabilisce che "chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato omissis.
Considerato che il tempo di cessione è inferiore al mese, non vi è obbligo anche se consigliamo comunque di fare la comunicazione perchè il contratto potrebbe essere sempre prorogato e pertanto il periodo potrebbe essere superato.
Cordiali saluti.