FrancescoPierobon ha scritto: L’art. 12 L. 1204/71 prevede "In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento."
L’art 12, per le colf, indica il periodo protetto l'arco di tempo che va dall’inizio della gravidanza fino al 3° mese dopo il parto.
In applicazione del principio di uguaglianza e a tutela delle lavoratrici madri lei ha ha diritto all’indennità di mancato preavviso oltre all’indennità di disoccupazione.
Le dimissioni dovranno essere date tuttavia prima del 13.08.2011.