In merito credo debba essere distinto l'aspetto retributivo da quello contributivo.
1) Aspetto retributivo.
Il contratto collettivo, per il rapporto in regime di convivenza, sembra ammettere solo alcune situazioni ben codificate:
- il tempo pieno,
- il tempo parziale 30 h, per i rapporti il cui orario di lavoro sia
"a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali"
con una paga ridotta rispetto al tempo pieno.
Credo che la ratio della norma contrattuale vada ricercata nella reale impossibilità di determinare un orario rigido per le persone conviventi che quindi prestano la loro attività in modo discontinuo, in più fasi della giornata, determinando quindi un compenso a forfait e per questo non riproporzionabile.
Nel contratto collettivo, inoltre, viene precisato che per il part-time 30 h, la retribuzione è la stessa "qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali", rafforzando la convinzione che per i casi che non rientrano nell'ipotesi part-time, si debba corrispondere l'intera retribuzione prevista, senza possibili riproporzionamenti.
Webcolf, date le richieste di molti utenti, consente di riproporzionare gli 885,10 Euro lordi, ad esempio, in base alle ore segnate sul calendario settimanale e facendo riferimento alle 54 ore come base intera. Tuttavia questa possibilità non è la soluzione di default proposta in automatico dal programma ma come soluzione "nascosta", che deve essere esplicitamente scelta, visualizzando la maschera "Trattamento economico - Opzioni di paga avanzate".
2) Aspetto contributivo.
L'INPS accetta le assunzioni di persone conviventi dove viene dichiarato 50 ore, 40 ore o altro inviando i bollettini calcolati di conseguenza.
Webcolf quindi si uniforma a questo comportamento consentendo che la retribuzione settimanale che può essere indicata possa essere inferiore alle 54 ore settimanali e su questo orario ridotto calcola i contributi.
Mantenendo la paga mensile di 885,10 euro quello che varia quindi è l'importo orario: se l'utente indica 54 ore di lavoro settimanale, l'importo orario sarà calcolato su 234 ore (3,7824) mentre se ne indica 40 ore settimanali l'importo orario conseguente sarà suddiviso su 173,33 ore (e diventa quindi pari a 5,10).
Ultima precisazione: sia nel contratto a 30 h sia nel tempo pieno in regime di convivenza il vitto e alloggio sono gli stessi (o le relative indennità sostitutive). Pertanto, pur avendo offerto agli utenti la possibilità di riproporzionare la paga, l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio non viene riproporzionata in quanto quest'ipotesi è sicuramente illogica.
(L'utente può solo selezionare di non erogarla perchè corrisposta in natura anche su ferie e festività).