Bonus colf e badanti regionali

Durante quest'anno di pandemia molte categorie di lavoratori hanno risentito della forte instabilità e incertezza economica. Anche per colf e badanti é stato così specialmente dato che non é stata prevista alcuna cassa integrazione e che si può liberamente licenziare il tale settore in quanto escluso dal blocco ai licenziamenti.

In risposta a tutto ciò alcune regioni hanno previsto un bonus per colf e badanti:

    1. Bonus coronavirus colf badanti Regione Lazio

    2. Bonus per colf e badanti della Regione Sardegna

 

Bonus per colf e badanti della Regione Sardegna

La Regione Sardegna, vista la situazione di crisi economica causata dall'emidemia da covid-19, ha previsto per alcune tipologie di lavoratori domestici un bonus di 600 € per due mensilità.

BONUS PER COLF E BADANTI DELLA REGIONE SARDEGNA: REQUISITI PER LA DOMANDA

Il bonus per colf e badanti della Regione Sardegna é rivolto ai lavoratori domestici:

  • cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • residente in uno dei comuni della Regione Autonoma della Sardegna;
  • non conviventi;
  • che hanno uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
  • iscritti al Centro per l’Impiego;
  • che non sono beneficiari, per i mesi per i quali si richiede l’indennizzo, del Reddito di Cittadinanza, NASPI o il reddito di emergenza;
  • che non risultano essere titolari di pensione per i mesi per i quali si richiede l’indennizzo.

 

BONUS PER COLF E BADANTI DELLA REGIONE SARDEGNA: CALCOLO DEL BONUS

L'importo del bonus, previsto nella misura massima di 600 € mensili per giugno e 600 € per luglio, viene calcolato sulla base della riduzione delle ore di lavoro che ha subito il collaboratore nei mesi di giugno e luglio 2020 rispetto alle ore svolte a giugno e luglio 2019. In caso di sussitenza di più rapporti di lavoro domestico, le ore di lavoro svolte verranno sommate.

La differenza tra le ore fatte a giugno/luglio 2020 e giugno/luglio 2019 viene moltiplicata per il coefficiente orario di 3,468 € determinato dalla Regione nel modo seguente, partendo dal fatto che il bonus é di massimo di 600 € al mese e le ore settimanali massime svolte da un collaboratore non convivente sono 40:

40 ore x 4,3334 settimane medie in un mese = 173 ore medie mensili

600 € : 173 ore = 3,468 € per ogni ora svolta in meno rispetto all'anno precedente

Se ad esempio il collaboratore non ha svolto alcuna ora a giugno 2020 contro le 173 fatte a giugno 2019 la differenza di ore é 173 x 3,468 = 600 € da corrispondere per il mese di giugno.

Se invece a luglio il collaboratore ha fatto 120 ore contro le 150 di luglio 2019 le ore fatte in meno sono 30 x 3,468 = 104,05 € da corrispondere per luglio.

Totale del bonus da liquidare la collaboratore = 704,05 €.

BONUS COLF sardegna

 

BONUS PER COLF E BADANTI DELLA REGIONE SARDEGNA: COME FARE LA RICHIESTA

Il bonus può essere richiesto a partire dalle ore 9:00 del 15/03/2021, esclusivamente attraverso il portale SIL che si trova al link www.sardegnalavoro.it

La procedura telematica è accessibile previa registrazione al portale del richiedente al quale verranno rilasciate delle credenziali di accesso (nome utente e password).

La Regione provvederà a liquidare l’indennità accreditandola sul conto corrente bancario/postale intestato al richiedente e indicato in sede di presentazione della domanda.

 

 

 

Bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia

In alternativa alle prestazioni di baby sitting il genitore può utilizzare il bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia.

I servizi nello specifico sono:

- centri estivi del figlio con comprovata iscrizione;

- ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- ai servizi socio-educativi territoriali;

- ai centri con funzione educativa e ricreativa;

- ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La richiesta sarà respinta qualora si fosse già fruito del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016.

Per richiedere il bonus per finalità legate ai centri estivi il genitore dovrà:

- allegare alla richiesta la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture come ad esempio la ricevuta di iscrizione o la fattura relativa al pagamento della quota, indicando i periodi di iscrizione del figlio minore al centro o alla struttura (minimo una settimana che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020).

- Indicare la spesa sostenuta o che si dovrà sostenere per il centro estivo.

- Indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) del centro o della struttura.

- Selezionare il tipo di struttura (come ad esempio ludoteche, asilo nido, centri diurni ecc...).

- Indicare la modalità di erogazione del bonus (conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste). In caso di conto corrente il genitore richiederente deve esserne l'intestatario o il cointestatario.

Il bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia sarà erogato direttamente al genitore.

Con il Decreto Sostegni di marzo 2021, il Governo ha rinnovato la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter (massimo 100 € settimanali) per centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa o servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

 

 

 

Nel corso del 2020 e del 2021, a causa del periodo covid, il Governo ha messo a disposizione delle famiglie dei bonus baby sitter da utilizzare nei casi indicati nel nostro articolo Bonus per baby sitter.

Per richiedere il bonus baby sitter é necessario:

A- per prima cosa il genitore e anche la baby sitter devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (libretto di famiglia), accessibile al link https://servizi2.inps.it/servizi/lacc/

Il datore e il lavoratore domestico possono accedere al link con le seguenti modalità:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
  • avvalendosi del contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
  • tramite intermediario come i Consulenti del Lavoro o patronati.

Con il messaggio 1465 del 02/04/2020 l'Inps ha specificato le credenziali utili alla domanda:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il datore (o l'intermediario) dovranno selezionare la sezione "Libretto famiglia" mentre la baby sitter (o intermediario) la sezione "Prestatori di lavoro" come vediamo nella foto qui sotto riportata:

Bonus coronavirus per baby sitter già assunte

 

B- Per richiedere il bonus baby sitter poi si passa alla domanda vera e propria del bonus che può essere fatta con 3 modalità a scelta:

- APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting” (link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2737);

- PATRONATI.

Oltre alla funzione "nuova domanda", disponibile sul portale, è possibile accedere altresì alla sezione "consultazione", per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi.

Ai fini dell'ottenimento del bonus 2021, possono essere remunerate le prestazioni svolte dalla baby sitter tramite libretto di famiglia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. La comunicazione delle prestazioni effettuate può essere fatta dal genitore entro il 30 settembre 2021.

C- In seguito l'Inps avverte il genitore dell'accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

D- Il genitore che ha fatto domanda dovrà procedere poi alla c.d. "appropriazione telematica del bonus" per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro i 15 giorni di calendario successivi all'accoglimento della domanda. La mancata "appropriazione telematica del bonus" baby-sitting sarà intesa dall'Inps come una rinuncia tacita. La c.d. "appropriazione del bonus" permette al genitore beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo che gli é stato concesso dall'Inps.

E- Il datore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi del numero verde Inps deve comunicare che é avvenuta la prestazione e per quante ore. Il datore deve indicare le ore svolte entro il 3 del mese successivo a quello in cui la prestazione é avvenuta. In questo modo l’Inps eroga entro il 15 il bonus direttamente alla collaboratrice tramite accredito sullo strumento di pagamento indicato all’atto della registrazione. L’inserimento delle prestazioni in procedura fatte solo dal quarto giorno del mese successivo comporta il posticipo del pagamento al mese successivo.

Al momento dell'inserimento della prestazione nel Libretto famiglia l'Inps richiederà la compilazione di una dichiarazione attestante la mancanza di parentela o affinità entro il 3° grado tra datore e baby sitter.

 

 

 

 

  1. CONGEDI PARENTALI

  2. BONUS PER BABY SITTER

    1. DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021

    2. DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. DECRETO RISTORI-BIS

    3. CIRCOLARE INPS 44/2020 (MARZO 2020) E MESSAGGIO INPS 2350 (GIUGNO 2020)

 

CONGEDI PARENTALI

Con il Decreto Sostegni di marzo 2021, il Governo in tema di congedi ha stabilito che, in mancanza della possiblità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente che abbia un figlio convivente con meno di 14 anni, possa astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, in tutto o in parte, per un periodo pari:

- alla durata della sospensione dell'attivita' didattica del figlio in presenza;

- alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;

- alla durata della quarantena del figlio.

Per tale periodo é riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni, invece, uno dei genitori, in alternativa all'altro, può astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto.

Il D.L. 111 dell'8 settembre 2020, in seguito alla nuova ondata di covid-19 che ha investito l'Italia, ha previsto per i genitori dipendenti del settore pubblico e privato un nuovo congedo. Questo nuovo tipo di congedo permette al genitore di astenersi dal lavoro durante il periodo di quarantena (avvenuto tra il 09/09 e il 31/12) del figlio convivente che ha meno di 14 anni. Il congedo può essere utilizzato nel caso in cui i genitori non possano svolgere il loro lavoro in smart-working e ad usufruirne può essere un solo genitore convivente, o entrambi se il congedo é alternato tra i due.

L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto i congedi parentali da Covid-19 e il bonus coronavirus per baby sitter già assunte e non.

In conseguenza della chiusura della scuole di ogni ordine e grado i genitori lavoratori, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Con il Decreto Rilancio pubblicato il 19/05 sono stati previsti altri 15 giorni di congedo usufruibili fino a luglio al 30% della paga.

 

Bonus per baby sitter

BONUS PER BABY SITTER

In alternativa ai congedi parentali è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

 

DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021

Con il Decreto Sostegni di marzo 2021 é stato stanziato un nuovo tipo di bonus baby sitter che possono utilizzare i genitori con figli conviventi minori di 14 anni annoverati tra le seguenti categorie:

- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

- lavoratori autonomi;

- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19;

- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus, del valore massimo di 100 € a settimana, permette di retribuire la baby sitter solo attraverso il libretto di famiglia. Nel caso i figli siano più di uno il bonus può essere richiesto con più domande ma comunque senza superare i 100 € a settimana complessivi.

Ai fini dell'ottenimento del bonus, possono essere remunerate le prestazioni svolte dalla baby sitter tramite libretto di famiglia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. La comunicazione delle prestazioni effettuate può essere fatta dal genitore entro il 30 settembre 2021.

Il bonus si può richiede solo se:

- non si tratta di prestazioni rese da familiari o affini entro il 3° grado;

- il genitore non stia effettuando la prestazione lavorativa in modalità agile;

- si sia dovuti ricorrere alla baby sitter per sospensione dell'attivita' didattica del figlio in presenza, infezione da Covid-19 del figlio o quarantena del figlio;

- si sia dovuti ricorrere alla baby sitter per la sospensione dell'attività scolastica in presenza o chiusura del centro diurno assistenziale per figli minori di 14 anni con grave disabilità accertata;

- se l'altro genitore non sia già beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione o cassa integrazione), o sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Il bonus può essere riconosciuto anche in caso di genitori in congedo maternità, in ferie o in concedo parentale e può essere utilizzato anche per impiegare baby sitter con le quali é già in essere un rapporto domestico o che sia cessato da meno di 6 mesi.

In alternativa tale bonus può essere corrisposto non alla baby sitter ma direttamente al datore di lavoro perchè sia utilizzato per centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa o servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per maggiori informazioni leggere l'articolo Bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia.

Per le modalità di richiesta del bonus leggere l'articolo Richiedere il bonus baby sitter.

 

 

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. DECRETO RISTORI-BIS

Con il Decreto legge 149 del 09/11/2020, c.d. Decreto Ristori-bis, il Governo ha previsto all'art. 14 un nuovo bonus baby sitter pari a 1.000 €.

Tale bonus può essere utilizzato:

- solamente per le aree nazionali con livello di rischio alto (zone rosse);

- se si é dovuti ricorrere alla baby sitter a causa delle sospensioni delle attività didattiche in presenza quindi per i figli che non possono più recarsi a scuola per seguire le lezioni (scuole secondarie di primo grado);

- per i soli genitori iscritti alla Gestione separata (di cui alla L. 335/95) o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria escludendo quindi i lavoratori dipendenti;

- alternativamente da entrambi i genitori ma solo se questi non abbiano la possibilità di svolgere il propio lavoro da casa in smart working;

- se l'altro genitore non sia già beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione), o sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Diversamente dal precedente bonus ne é vietato l'uso per prestazioni fornite da familiari che si intendono a carattere gratuito.

 

CIRCOLARE INPS 44/2020 (MARZO 2020) E MESSAGGIO INPS 2350 (GIUGNO 2020)

A marzo 2020 si é stabilito un bonus di 600 € e l'Inps é intervenuto per disciplinare nel dettaglio i bonus baby sitter con circolare 44 del 24/03. Successivamente, con la pubblicazione del Decreto Rilancio l'Inps ha emesso messaggio 2350 del 05/06 col quale il bonus é stato esteso sia per importo (da 600 a 1200 euro) che per oggetto della prestazione (baby sitting e centri estivi).

Ecco cosa prevede l'Inps in merito al bonus baby sitter:

1- il Bonus é corrisposto solo per prestazioni avvenute dal 5 marzo al 31 luglio, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

2- Il bonus é previsto per l’assistenza e la sorveglianza dei minori fino a 12 anni quindi a nostro avviso sia per le baby sitter (saltuarie mansioni di sorveglianza) che le tate (assistenza a 360° del bambino sia autosufficiente che non). Per quanto riguarda il limite d’età questa va considerata alla data del 5 marzo 2020 (data chiusura delle scuole). Quindi, facendo un esempio, se il nucleo familiare é composto anche da un figlio che nel 2020 compie 12 anni ma al 5 marzo ne aveva ancora 11, la domanda del bonus può essere fatta tranquillamente da genitore.

Il limite d’età di 12 anni non si applica per figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

3- I soggetti beneficiari sono i genitori, siano essi dipendenti privati, pubblici o lavoratori autonomi, genitori naturali o affidatari. Tale prestazioni spettano a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

4- La baby sitter potrà anche essere la stessa con la quale il datore abbia già in corso il rapporto o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, il datore potrà utilizzare il bonus per retribuire le ore aggiuntive svolte dalla baby sitter.

5- Il bonus é al massimo complessivo di 1.200 € aumentato a 2.000 € per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. Sono da aggiungersi inoltre al personale addetto alla sicurezza, alla difesa e al soccorso pubblico che sia impegnati per esigenze connesse all’emergenza da COVID-19.

Con la dicitura "limite massimo complessivo" si intende che sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti nello stesso nucleo familiare ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore. Se ad esempio nel nucleo familiare sono presenti due figli minori di massimo 12 anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale di 300 € per ciascun figlio.

 

 

 

 

Colf e badanti possono lavorare anche in zona rossa

 

In data 3 novembre é stato emanato un nuovo decreto da parte del Presidente del Cosniglio dei Ministri.

Con il nuovo DPCM in vigore dal 6 novmebre l'Italia é stata divisa in tre diverse zone (gialla, arancione e rossa) in base al tipo di retrizioni previste per gli spostamenti e per le attività commerciali.

Con questo nuovo decreto, a differenza di quelli attuati nella scorsa primavera, non é comunque stato limitato in alcun modo lo spostamento da e per il lavoro delle colf e badanti.

Colf e badanti possono lavorare anche in zona rossa?

Colf e badanti possono lavorare anche in zona rossa purchè siano munite di autodichiarazione fornita dal Ministero degli Interni e scaricabile qui.

Per maggiori informazioni in merito alle restrizioni previste per ogni zona si consiglia di leggere le disposizioni direttamente dal sito del Governo qui.

Bonus coronavirus colf badanti Regione Lazio

La Regione Lazio ha disposto anche il per il 2021 un bonus per colf e badanti di 600 € che sarà possibile richiedere dal 6 aprile al 5 maggio 2021.

Per poter richiedere il bonus è necessario:

- essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure cittadino di uno Stato extra UE con regolare permesso di soggiorno;

- di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

- di avere un regolare contratto di lavoro domestico attivo a partire dal 23 febbraio 2020, per un impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali;

- di non essere già titolare di un trattamento pensionistico, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza;

- di essere titolare di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta ricaricabile con codice IBAN;

- avere copia della comunicazione di assunzione fatta sul portale Inps.

La domanda va presentata sul sito https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/. Dopo aver fatto l’accesso, i soggetti registrati dovranno seguire le istruzioni per effettuare la richiesta che é accessibile dalle ore 9:00 del 6 aprile 2021 alle ore 17 del 5 maggio 2021

 

BONUS LAZIO 2020

La Regione Lazio ha disposto il bonus Nessuno Escluso per far fronte all'emergenza coronavirus. Il bonus fa parte del Piano Generazioni Emergenza Covid-19 e si inserisce in un quadro degli interventi emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili e i lavoratori svantaggiati tra cui anche quelli domestici.

Per poter richiedere il bonus coronavirus colf badanti Regione Lazio è necessario:

- essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea, o cittadino di uno Stato extra UE con regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

- avere un regolare contratto di lavoro domestico, con luogo di lavoro nel Lazio, attivo alla data del 23/02/2020;

- aver cessato o sospeso il rapporto a causa del Covid dopo il 23/02/2020 e che tale rapporto risulti ancora sospeso o cessato alla data del presente Avviso;

- non essere titolare di un trattamento pensionistico né di percepire altre forme di previdenza obbligatoria;

- essere titolare di un conto corrente bancario o postale con IBAN;

- non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità di cui al presente avviso;

- non essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Il bonus sarà di € 600,00 (nel caso di rapporto per oltre 25 ore/mese) o di € 300,00 (nel caso di contrato fino a 25  ore/mese). La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/

La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente (lavoratore) e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password).
Il lavoratore potrà registrarsi cliccando sul pulsante Registrati in fondo alla pagina del sito Lazio Disco

 

AD OGGI NON E' STATA PREVISTA ANCORA ALCUNA CASSA INTEGRAZIONE PER IL SETTORE DOMESTICO.

 

Cassa integrazione colf e badanti

Dopo le sollecitazioni dei sindacati di categoria, il Governo in questi giorni sta finalmente discutendo sulla possibilità di creare incentivi al reddito anche per colf e badanti. Dai decreti fin qui emanati, a causa dell'emergenza nazionale, in pratica tutto il settore domestico non é stato affatto preso in considerazione.

Non c'è quindi ancora nulla di certo ma vi sono già proposte in uno stadio avanzato di intervento.

LE IPOTESI AL VAGLIO DEL GOVERNO

Sembra che il Governo stia pensando di costituire una sorta di cassa integrazione ma anche, sembra, l’introduzione di tutele in caso di malattia o quarantena. In alternativa si pensa ad una sorta di bonus diretto se la cassa integrazione non dovesse essere messa in atto, dato che comporterebbe l'allungarsi dei tempi.

Nel caso del bonus diretto le cifre potranno andare dai 200 ai 400 € in base alla percentuale di part-time.

In alternativa, il Governo sta vagliando se sia possibile istituire una sorta di cassa integrazione "semplificata", (adatta alle famiglie), di importi che va dai 400 ai 600 €. L’importo riconosciuto attraverso la Cassa integrazione colf e badanti sarebbe basato sull'orario contrattuale fissato con il datore di lavoro, (o più datori se la collaboratrice ha più rapporti domestici) e alle ore effettivamente svolte a partire da aprile. Gli importi saranno corrisposti solo a chi si é visto ridurre l'orario di lavoro o sospendere il rapporto domestico.

I sindacati hanno poi richiesto al Governo di prendere in considerazione anche:

- qualche aiuto alle famiglie che pur di non licenziare la colf o badante si sono fatti carico della retribuzione in tutto o in parte. I sindacati chiedono appunto la possibilità di dedurre parte delle retribuzioni corriposte alle colf e badanti.

- La corresponsione del bonus di 100 € per chi ha lavorato a marzo.

COLF E BADANTI IN NERO

Il Governo sta poi pensando di dare un supporto anche ai c.d. "lavoratori domestici irregolari" facendoli rientrare nel campo di applicazione del Reddito d’emergenza (Rem).

Il Rem dovrebbe assicurare circa 500 € al mese per due mesi e sarà corrisposto solo ai lavoratori in nero che non hanno nessun'altra forma di sostegno al reddito come ad esempio quello di cittadinanza.

QUANDO SARA' PUBBLICATO IL DECRETO

Nonostante lo slittamento sempre più in là del c.d. Decreto aprile, il Governo é intenzionato a rilaciarlo entro la fine del mese di aprile.

Restiamo dunque in attesa di sapere se nel prossimo decreto il Governo attuerà queste disposizioni e in che misura ma soprattutto le successive circolari Inps, indispensabili per capire come attuare il tutto.

 

 

 

Spostamento contributi colf e badanti per coronavirus

A causa del periodo di emergenza nazionale, il decreto legge del 17/03 all'art. 37 ha disposto lo spostamento contributi colf e badanti per coronavirus.

La solita scadenza del 10 aprile prevista per il 1° trimestre 2020 (gennaio-marzo) é stata spostata al 10 giugno. La proroga si riferisce sia ai contributi previdenziali (Inps) che assistenziali (Cassa colf).

Sul tema dello spostamento contributi colf e badanti per coronavirus é poi intervenuto anche l'Inps con la circolare n.52 del 09/04/2020 specificando due ulteriori punti:

- la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

- In caso di cessazione del rapporto domestico, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato di norma entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto anch'esso di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.

 

 

 

Richiesta pin dispositivo INPS nuova procedura

L’INPS ha disposto una nuova procedura per ottenere il pin dispositivo del datore di lavoro.

È necessario collegarsi alla homepage del sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx, cliccare sul menu “Prestazioni e servizi”, poi cliccare sul sottomenù “Tutti i servizi” e digitare nello spazio di ricerca il servizio “Richiesta pin”; infine selezionare la voce “Richiesta pin On Line” e scegliere il pin desiderato.

Inoltre, rimane sempre possibile richiedere il pin contattando il Contact Center INPS al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

In aggiunta, è stata attivata una modalità semplificata specifica per la richiesta delle prestazioni legate all’emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020, che consente ai cittadini di compilare e inviare specifiche domande di servizio attraverso l’inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto.

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni legate all’emergenza Coronavirus, ovvero:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;

  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

  • indennità lavoratori del settore agricolo;

  • indennità lavoratori dello spettacolo;

  • bonus per i servizi di baby-sitting.

Qualora il richiedente non dovesse ricevere , entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per validare la richiesta.

 

 

 

Rimborso cassa colf per coronavirus

Il fondo Cassa Colf ha previsto dei particolari rimborsi economici a sostegno dei lavoratori iscritti che, a causa del virus covid-19, hanno avuto la necessità di rispettare periodi di quarantena, o sono stati ricoverati, oppure hanno dovuto accedere a prestazioni mediche specialistiche per se stessi o per i propri figli.

 
Nello specifico, il fondo ha previsto:

- indennità giornaliere in caso di ricovero ospedarliero e in caso di convalescenza;
- indennità per i figli a carico;
- rimborsi per materiale sanitario riabilitativo;
- rimborsi per visite domiciliari.

 

1. Indennità giornaliere in caso di ricovero, convalescenza o quarantena domiciliare preventiva.

Il fondo ha disposto per i lavoratori iscritti una diaria in caso di ricovero ospedaliero o quarantena domiciliare dovuti al contagio (o sospetto contagio) da coronavirus.
In caso di ricovero ospedaliero, tale indennità sarà del valore di 40,00 euro per ciascuna notte per un periodo non superiore a 50 giorni.
Nel caso di quarantena domiciliare, certificata dal medico curante, il lavoratore potrà richiedere la diaria per un periodo non superiore a 14 giorni.

Per poter richiedere la diaria è necessario inviare, assieme alla modulistica di richiesta, il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle sutorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Indennità per figli a carico.

Ai lavoratori iscritti viene messo a disposizione un rimborso una tantum del valore di 200,00 euro per le spese sostenute per i figli (babysitting, assistenza domiciliare a figli non autosufficienti, bonus spesa per gli alimenti dei figli).

3. Rimborsi per materiale sanitario riabilitativo, prestazioni mediche psicologiche e visite domiciliari.

I lavoratori iscritti potranno richiedere un rimborso in caso di spese sostenute per l'acquisto di materiale sanitario riabilitativo, prestazioni psicologiche o psicoterapeutiche e visite specialistiche a domicilio.
A ulteriore sostegno dei lavoratori, la Cassa Colf mette a disposizione un servizio gratuito di teleconsulto.

 

La richiesta per ottenere i rimborsi Cassa Colf per coronavirus deve essere inviata, unitamente alla documentazione prevista, dal Lavoratore iscritto entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento.

Spieghiamo come indicare nella busta paga il periodo di quarantena o di malattia da covid-19 qui.

 

A differenza degli altri benefici offerti dal fondo (per i quali è necessario siano stati versati i contributi contrattuali per 4 trimestri consecutivi e raggiunta la soglia minima di versamento pari a 25 €), per favorire l'accesso alle prestazioni legate al coronavirus, la Cassa richiede la presentazione di almeno 2 trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8.
Si precisa inoltre che, essendo stato sospeso il pagamento dei contributi, verranno accettati i trimestri precedenti (ad esempio III e IV trimestre 2019) mediante verifica dei bollettini versati.

È possibile effettuare la richiesta compilando il Modulo COVID-19 che si può trovare nella sezione Modulistica del sito della Cassa colf http://www.cassacolf.it/

 
Le prestazioni Covid-19 saranno attive per tutti gli eventi accaduti entro il 31/10/2021.
Per tutti i dettagli sul valore e sulla frequenza dei rimborsi, è possibile consultare la sezione apposita del sito della Cassa Colf.

 

 

 

In questo nuovo approfondimento si vuole illustrare come elaborare praticamente la busta paga utile alla fruizione del bonus baby sitter.

Dato che le ore di lavoro fatte dalla baby sitter verranno pagate a quest'ultima direttamente dall'Inps tramite libretto di famiglia, il datore non deve pagare queste ore ma allo stesso tempo é importane indicarle con precisione.

Webcolf quindi ha creato una nuovo causale per aiutare il datore in questa fase e cioé BB che sta per "bonus baby sitter".

Questa causale permette di:

- distinguere le ore che verranno retribuite alla collaboratrice dall'Inps dalle altre ore retribuite invece dal datore;

- indicare ore di lavoro senza retribuirle;

- indicare ore di lavoro senza che vengano conteggiate ai fini dei contributi dato che quest'ultimi sono già compresi nel libretto famiglia Inps.

Nel caso in cui l'Inps non dovesse comprendere con il bonus tutte le ore svolte in più dalla collaboratrice, il datore può retribuire quelle restanti il mese seguente.

Nell'esempio che serve a capire come gestire il bonus baby sitter per coronavirus una baby sitter di norma fa 10 ore a settimana si trova invece a doverne fare il doppio a causa della chiusura delle scuole. Le ore giornaliere, come si può notare, vanno così indicate:

ore ordinarie lavorate, seguite dalla causale  BB, seguita dalle ore relative al bonus: ad esempio 2BB2

 

Gestire il bonus baby sitter per coronavirus