Contratto Collettivo Lavoratori Domestici - Pagina 6 - Articoli da 38 a fine

 Art. 38
(Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso)
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
- per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore;
- per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità;
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

Art. 39
(Trattamento di fine rapporto - T.f.r.)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (t.f.r.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il t.f.r. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L'ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella 2ª e 3ª categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1º maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel t.f.r..
Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Art. 40
(Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il t.f.r. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º grado.
La ripartizione delle indennità e del t.f.r., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

Art. 41
(Permessi sindacali)
I componenti degli Organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

Art. 42
(Interpretazione del contratto)
Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 43
(Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo)
E' costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
Ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna Associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all'unanimità.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.

Art. 44
(Commissione paritetica nazionale)
Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS. territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti stipulanti il presente contratto.
Le parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.

Art. 45
(Commissioni territoriali di conciliazione)
Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ.

Art. 46
(Ente bilaterale)
L'Ente bilaterale è un Organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l'altro 50%, da FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. I componenti spettanti a FIDALDO vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del c.c.n.l. nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del c.c.n.l. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, nonchè di informazione in materia di sicurezza.

Art. 47
(Cassa malattia colf)
La Cassa malattia colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.
Le parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.

Art. 48
(Previdenza complementare)
Le parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari all'1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 49
(Contributi di assistenza contrattuale)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli Organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le parti.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1º luglio 2007.

Art. 50
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal 1º marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
Le parti si riuniranno alla scadenza del 1º biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.

Chiarimenti a verbale
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26 = 1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

Tabella dei minimi retributivi

Tabella A
Lavoratori conviventi (valori mensili)

A550,00
AS650,00
B700,00
BS750,00
C800,00
CS850,00
D1.000,00 + indennità 150,00
DS1.050,00+ indennità 150,00

Tabella B
Lavoratori di cui all'art. 15 - 2º comma (valori mensili)

B500,00
BS525,00
C580,00

Tabella C
Lavoratori non conviventi (valori orari)
A4,00
AS4,70
B5,00
BS5,30
C5,60
CS5,90
D6,80
DS7,10

Tabella D
Assistenza notturna (valori mensili)
Autosuff.Non autosuff.
BS862,50
CS977,50
DS1.207,50

Tabella E
Presenza notturna (valori mensili)

LIV. UNICO577,50

Tabella F
Indennità (valori giornalieri)
Pranzo e/o colazione1,637
Cena1,637
Alloggio1,416
Totale4,69

Note:
1. I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l. saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.
2. Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni "ad personam", superminimi, ecc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza, nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente c.c.n.l., la differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1º marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1º gennaio 2008.
3. Le parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.